AITOP

STATUTO A.I.T.O.P.

Accademia Italiana Terapia Osteopatica Posturale

Art. 1

Oggi ventotto Giugno duemilatre è costituita a Reggio Emilia in Via F.lli Cervi, n. 59 / E – F. “L’ACCADEMIA ITALIANA TERAPIA OSTEOPATICA POSTURALE (A.I.T.O.P.)” . L’Associazione è apolitica, apartitica e non persegue finalità di lucro.

Art. 2

L’Associazione è organismo autonomo ed ha carattere professionale, scientifico, culturale.
Essa di propone di:
a. rappresentare e tutelare gli interessi dei terapisti esperti nel metodo TOP nel territorio nazionale;
b. divulgare il metodo TOP sul territorio nazionale;
c. favorire studi e ricerche scientifiche, convegni nazionali ed internazionali, incontri, dibattiti, seminari. L’organizzazione e/o il patrocinio dei convegni, incontri dibattiti, seminari, saranno effettuati in aderenza ai principi statuari, con la partecipazione degli associati ed eventualmente di terzi, senza una specifica organizzazione, gratuitamente o dietro pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, ai sensi dell’art. 2 del D.L. vo 4 dicembre 1997 n. 460. In tale sede è esclusa qualsiasi attività di esposizione di carattere commerciale e di pubblicità commerciale da parte dell’Associazione. Il patrocinio di manifestazioni organizzate da terzi non assunto a fronte di qualsiasi genere. È esclusa l’organizzazione di convegni per conto terzi nonché la pubblicità relativa a manifestazioni di terzi;
d. favorire viaggi di studio per elevare il bagaglio culturale e professionale dei soci. L’organizzazione di viaggi sarà effettuata nei soli confronti degli associati, senza scopi di natura commerciale, al solo fine di consentire la partecipazione degli associati alle manifestazioni anzidette, in aderenza ai compiti istituzionali dell’Associazione. È esclusa l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
e. favorire corsi di aggiornamento periodici per garantire ai soci la conoscenza delle evoluzioni tecnologiche e scientifiche che dovessero avvenire nel settore della postura, gestiti direttamente dall’Associazione, ove le disposizioni di legge lo dovessero consentire o affidarli a terzi.
f. favorire contatti con organismi e associazioni similari, allo scopo di coordinare, con efficace azione la più completa tutela degli interessi degli iscritti;
g. promuovere iniziative per allargare la partecipazione dell’Associazione nelle organizzazioni internazionali della postura;
h. Rendere possibile l’utilizzo del “Logo” dell’Associazione a coloro i quali saranno accreditati del titolo di esperto AITOP. Tale utilizzo dovrà avvenire nella più stretta osservanza delle disposizioni impartite allo scopo dal Consiglio Direttivo a seguito di apposito regolamento.

Art. 3

L’attività dell’Associazione è svolta nei confronti degli associati in aderenza alle finalità istituzionali a fronte di versamenti periodici a titolo di quote o contributi associativi non specificatamente riferibili a singoli servizi o cessioni di beni. Eventuali cessioni di beni o prestazioni di servizi, verso il pagamento di corrispettivi specifici saranno effettuati a norma dell’art. 5 lettera a) del D.L. vo 4 dicembre 1997 n. 460, le eventuali operazioni di che trattasi verranno svolte nei confronti degli associati delle sedi locali istituite nell’ambito dell’Associazione medesima.

Art. 4

L’Associazione non esercita le attività indicate nel comma 4 dell’art. 111 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, ne quelle di cui all’art. 4 comma 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, come riportato all’art. 5 lettere b e seguenti del D.L. vo 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 5

L’Associazione non svolge attività di propaganda e promozione per l’attività esercitata dagli associati, né di elaborazione meccanografica di dati contabili dell’attività medesima.

Art. 6

Eventuali donazioni o lasciti in denaro, o in natura, saranno impiegati esclusivamente nell’esercizio dell’attività istituzionale, per il raggiungimento degli scopi statuari. Gli stessi non costituiscono il corrispettivo di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuati dall’Associazione.

Art. 7

Gli eventuali attivi di bilancio saranno reinvestiti esclusivamente in opere e attività volte a perseguire gli scopi sociali prefissati. Inoltre è fatto divieto di qualsiasi forma di distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi durante la vita dell’Associazione, salvo non siano imposte dalla legge.

Art. 8

In caso di recesso o cessazione della qualifica di associato per qualsiasi motivo, l’associato medesimo non ha diritto alla divisione del patrimonio dell’Associazione, né di pretendere la quota, che è intrasmissibile.

Art. 9

I SOCI si dividono in:
Soci Fondatori. Fanno parte dei soci fondatori coloro i quali hanno firmato l’atto costitutivo.
Soci ordinari. Possono inoltrare domanda di iscrizione come soci ordinari tutti coloro che hanno frequentato un Corso TOP o AITOP.
Soci Onorari. Possono essere ammessi in qualità di soci onorari quanti si sono distinti per capacità e per meriti riconosciuti in attività riguardanti la postura.

Le modalità di ammissione e di iscrizione, la misura della quota di ammissione e del-le quote annuali è demandata al Consiglio Direttivo.
Ciascun socio è tenuto a conoscere lo Statuto dell’Associazione e si impegna a rispettarlo.
La mancata osservanza delle disposizioni dello statuto è giudicata dal Consiglio Direttivo Secondo la gravità commessa, i provvedimenti a causa dell’inadempimento possono essere:
a) ammonizione
b) censura
c) espulsione
La qualità di socio si perde anche:
per dimissioni da comunicare entro 90 gg. dalla fine dell’anno solare;
per decadenza in caso di mancato versamento delle quote associative per due anni consecutivi. La dichiarazione della decadenza è di competenza del Consiglio Direttivo

Art. 10

ORGANIZZAZIONE: Sono organi dell’Associazione: a. Assemblea Generale dei Soci b. Consiglio Direttivo c. Presidente d. Comitato Scientifico

Art. 11

L’Assemblea Generale dei Soci è sovrana ed è composta da tutti i soci ordinari. L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all’anno ed in via straordinaria ogni qualvolta sia reputata necessaria dal Presidente, da due terzi del Consiglio Direttivo o a richiesta da un terzo dei soci ordinari. L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante lettera diretta, mail o contatto telefonico ai soci nel domicilio da essi segnalato all’A.I.T.O.P. nella domanda di iscrizione o nell’eventuale comunicazione scritta di variazione.La comunicazione deve avvenire almeno 30 gg. prima della data fissata per la riunione e deve contenere l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno nonché della data, del luogo e dell’ora della riunione. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo assistito dal Segretario. L’Assemblea è valida in prima convocazione qualora intervengano i due terzi degli iscritti, in seconda convocazione, con intervallo di almeno 12 ore, qualunque sia il numero dei soci presenti. Nel caso in cui l’Assemblea dei soci si tenga in concomitanza di un Convegno o un Congresso scientifico nazionale, la seduta è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere assembleari sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; il voto è palese. Hanno diretto al voto i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associativo dell’anno di competenza. Le eventuali modifiche alle norme statutarie sono adottate con la presenza dei due terzi aventi diritto al voto e con il voto favorevole di quattro quinti dei presenti. Dalla riunione assembleare viene redatto verbale nell’apposito registro a cura del segretario che dovrà sottoscriverlo insieme al presidente. L’Assemblea è competente: a) tracciare linee programmatiche dell’attività associativa per il conseguimento delle finalità istituzionali, indicate nell’art.2 del presente statuto; b) ad approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo dell’Associazione presen-tato dal tesoriere; c) ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo; d) a revocare il mandato del Consiglio Direttivo per gravi e motivate inadempienze ed a fissare i gettoni di presenza per i componenti degli organi statutari; e) ad eleggere eventuale Presidente Onorario quale carica di onoreficenza.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque ed un massimo di nove tra soci ordinari o soci fondatori. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili. Entro otto giorni dall’elezione, su convocazione del consigliere più anziano, il Consiglio Direttivo è tenuto a riunirsi per nominare, nel proprio seno, il Presidente ed il Vice Presidente. Spetta al Consiglio Direttivo: a) attuare le linee direttive e programmatiche in esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Generale ed in ossequio delle norme statutarie; b) eleggere il tesoriere c) promuovere e favorire tutte le iniziative più opportune nell’interesse dell’Asso-ciazione; d) nominare i soci onorari; e) deliberare sulle domande di ammissione dei soci, sull’importo della tassa di ammissione, sull’importo della quota associativa annuale; f) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei soci previsto dall’art.10 dello statuto; g) nominare il responsabile dell’ufficio stampa, nonché il direttore del comitato di redazione della rivista associativa o del sito internet; h) nominare i componenti sostituti del Consiglio Direttivo in caso di rinuncia da parte degli eletti, da sottoporre successivamente a ratifica dell’Assemblea; i) provvede all’organizzazione dei corsi, seminari, congressi. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, da effettuarsi alme-no otto giorni prima di quello della data fissata salvo motivi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente o per sua delega dal Vice Presidente sono valide con la partecipazione di almeno tre membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, con voto palese , in caso di parità il voto del Presidente ha valore decisionale. I processi verbali delle riunioni vengono messi agli atti.

Art. 13

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione. Convoca e presiede l’Assemblea generale dei soci e il Consiglio Direttivo; elabora e fissa gli argomenti dell’ordine del giorno delle rispettive adunanze, anche su motivata segnalazione del Consiglio Direttivo. Il Presidente cura l’attuazione delle deliberazioni degli organi statutari; interpreta le iniziative e le esigenze dell’associazione, migliorandone la struttura e la funzionalità organizzativa; provvede all’assunzione degli impegni urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo. Sovraintende, coordina e dirige gli uffici dell’Accademia, assumendo, se necessario, il personale ritenuto idoneo e sottoponendo il provvedimento alla ratifica del Consiglio Direttivo. Ha la facoltà di avvalersi dell’opera di elementi particolarmente capaci in qualità di consulenti dell’Associazione fissandone il compenso da sottoporre a rettifica del Consiglio Direttivo. Il Vice presidente assume le funzioni del presidente per delega di quest’ultimo o in caso di suo grave impedimento.

Art. 14

l Tesoriere è eletto tra i membri del consiglio direttivo. Amministra il fondo sociale in armonia con le direttive degli organi sociali, secondo le disposizioni di bilancio. Predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo con la relativa relazione annuale da sottoporre all’assemblea; nell’espletamento della predetta specifica funzione, il Consiglio Direttivo può avvalersi dell’opera di esperti in materia.

Art. 15

Il Comitato Scientifico è composto dal Presidente Onorario, dal Presidente e dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo. Esso può essere allargato anche ad altre membri facenti parte del collegio Docenti dell’Accademia. Se non è stato designato un Presidente Onorario, l’Assemblea elegge un altro membro che abbia importanti conoscenze scientifiche nel campo della postura. Tale soggetto può anche non essere socio dell’Accademia. Il Comitato Scientifico è eletto per la durata di tre anni e può essere rieletto. Il Comitato Scientifico valuta la bontà delle tesi presentate dai candidati al riconoscimento del titolo di “Esperti TOP”, valuta la possibilità e l’opportunità di pubblicare in forma cartacea o sul sito internet dell’Accademia opere e studi di soci o non.

Art. 16

PATRIMONIO: l’Associazione provvede all’attuazione delle proprie finalità con un fondo finanziario costituito da: a. quote sociali b. contributi di enti pubblici o privati c. lasciti e donazioni d. altri cespiti

Art. 17

ESERCIZIO FINANZIARIO: ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo, predisposto dal Tesoriere, viene sottoposto all’assemblea, per l’approvazione, secondo le modalità fissate dai precedenti artt. 12 e 16. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio vi è l’obbligo di redigere ed approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario.

Art. 18

SCIOGLIMENTO: lo scioglimento per qualunque causa comporterà di devolvere il patrimonio dell’associazione ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.